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Dott. Alessandro Marcucci

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NUOVI DECRETI ANTINCENDIO: LE PRINCIPALI NOVITÀ

NUOVI DECRETI ANTINCENDIO: LE PRINCIPALI NOVITÀ

Come oramai noto ad inizio settembre 2021 sono stati approvati tre nuovi Decreti Ministeriali che portano sostanziali modifiche del quadro normativo in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.

 

DM 01/09/2021 – Detto “Decreto Controlli”

La norma si occupa del controllo degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio.

Definisce modalità di manutenzione, controllo e sorveglianza antincendio e modalità di formazione dei tecnici manutentori.

Un’importante novità è la cosiddetta “sorveglianza antincendio” che deve essere svolta tra un controllo e l’altro e può essere eseguita da lavoratori aziendali.

Entrata in vigore: 25 settembre 2022.

 

DM 02/09/2021 – Detto “Decreto GSA”

La norma si occupa della gestione durante le normali situazioni di esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Vengono definiti i contenuti dei piani d’emergenza e le casistiche di redazione, così come quelle dell’esercitazione annuale antincendio.

Sono chiarite le nuove classificazione dei corsi formativi e i relativi contenuti.

Vengono descritti i criteri per i formatori.

Un’importante novità è la validità della formazione antincendio quinquennale.

Entrata in vigore: 4 ottobre 2022.

 

DM 03/09/2021 – Detto “Decreto Minicodice”

La norma si occupa dei criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

La valutazione dei rischi di incendio che dev’essere complementare a quella del rischio esplosione, qualora prevista, ai sensi del titolo XI del D.Lgs.81/08 e deve rispettare i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio.

Per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio la valutazione viene effettuata seguendo l’allegato I del DM 03.09.2021 (MINICODICE) mentre per tutte le altre attività (quelle soggette al controllo dei VVF) i criteri di valutazione devono riferirsi al DM 3.08.2015 (RTO – Nuovo codice di Prevenzione Incendi);

I luoghi di lavoro esistenti al 29/10/2022 dovranno adeguarsi a queste disposizioni nel caso in cui, ai sensi dell’art.29 co.3 del D.Lgs. 81/08 in seguito a modifiche significative del ciclo produttivo o dell’organizzazione lavorativa.

Entrata in vigore: 29 ottobre 2022.