Maggio 12, 2023 |
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INFORMATIVA SU MODIFICHE D.LGS. 81-08 DEL 04-05-2023
Terni, 05/05/2023
Il Decreto-Legge 4 maggio 2023 n. 48 (Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del
lavoro), all’articolo 14 di seguito riportato, ha previsto delle modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81:
- Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modifiche:
- all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle
seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.”; - b) all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole “titolo III” è aggiunto il seguente periodo “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;
- c) all’articolo 25, comma 1:
1) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal
precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di
idoneità;»
2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:
“n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il
nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli
obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”; - d) all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”; - e) all’articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente:
“12.I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro
territorialmente competente.”; - f) all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito con il seguente:
“Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione
dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.”; - g) all’articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
“4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”; - h) all’articolo 87, comma 2, lettera c), è aggiunto in fine: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.
In carattere corsivo sono state evidenziati punti piuttosto chiarificanti e importanti per le aziende:
- con la lettera f) è stato chiarito che: all’atto del noleggio di un’attrezzatura, chi concede in noleggio
deve richiedere una dichiarazione autocertificativa a chi prende in noleggio, contenente
l’attestazione non solo della formazione ma anche dell’addestramento specifico di coloro che sono
stati individuati per l’utilizzo dell’attrezzatura; - con la lettera g) è stato chiarito che: anche il datore di lavoro che fa uso di alcune attrezzature deve
provvedere alla propria formazione ed addestramento.
Entrata in vigore delle modifiche: 05/05/2023