Tel: +39 3296440140

marcucciale@yahoo.it

Sistema s.r.l.

Dott. Alessandro Marcucci

Blog

Certificazione dei contratti in relazione a lavori in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati – D.P.R. 177/2011

Certificazione dei contratti in relazione a lavori in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati – D.P.R. 177/2011

In relazione alla certificazione dei contratti richiamata dal D.P.R. 177/2011, vi è spesso confusione e pareri discordanti di vari soggetti operanti nel settore della salute e sicurezza sul lavoro.

Si precisa che con “certificazione dei contratti” si intende che gli stessi siano preventivamente “certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”.

Su tale tema vi sono una serie di considerazione da effettuare che di seguito riporto:

  • le norme nazionale da tenere sempre in particolare considerazione sugli “spazi confinati” – denominati da norma come “ambienti sospetti d’inquinamento o confinati” – sono il D.P.R. 177/2011 ed il D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
  • il D.P.R. 177/2011 ha come oggetto non i rischi o le modalità di svolgimento di tali attività, ma la “qualificazione” di coloro che vi svolgono opere, da intendere come l’insieme dei requisiti minimi previsti;
  • il D.P.R. 177/2011 riporta nel testo due certificazioni dei contratti: una per il “personale operante per le imprese” e l’altra per i contratti di subappalto;
  • andiamo ad approfondire la “prima certificazione richiamata” prevista all’articolo 2 comma 1 lettera c). In questo caso non è trattato il contratto di appalto o di subappalto, ma il contratto con il quale il personale lavorativo (es. personale subordinato) opera per l’azienda esecutrice. In altre parole vi deve essere 30% personale impiegato “esperto” e con contratto a tempo indeterminato o con altre tipologie contrattuali o di appalto CERTIFICATE. Il contratto in questo caso da certificare non è né di appalto né di subappalto, ma quello che lega la persona esperta all’impresa esecutrice.

Si riporta una elaborazione grafica esplicativa:

  • occupiamoci invece della “seconda certificazione richiamata” prevista all’articolo 2 comma 2. La norma utilizza una formula già presente nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per lavori elettrici sotto tensione (art. 82 della stessa norma), con un meccanismo giuridico restrittivo. In altre parole per gli spazi confinati il D.P.R. 177/2011 vieta il subappalto ad eccezione della presenza di due condizioni: la certificazione del contratto di subappalto e l’autorizzazione del committente al contratto stesso. In questa seconda fattispecie di certificazione richiamata quindi, è molto nitido l’ambito, che è quello esclusivamente quello del subappalto.

 

Riferimento: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Risposta a nota prot. 9828 del 06/05/2013 con oggetto: Vigilanza nel settore degli ambienti sospettid i inquinamento o confinati. Applicazione dell’art. 2, comma1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011 – Prot. 37/ 0011649 / MA007.A001